IMU - Imposta Municipale Unica


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COS'È L'IMU

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU).
Ai sensi dell’art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assoggettati all’imposta tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Lavena Ponte Tresa, Nel dettaglio il presupposto è, il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso, ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale.
SOGGETTI PASSIVI DELL'IMU
Sono soggetti passivi:
-il proprietario di immobili ( fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati) ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività;
-il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
-il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il genitore assegnatario della casa familiare, a seguito del provvedimento del giudice di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tale provvedimento costituisce, ai fini del tributo, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
-per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione giudiziale, il curatore è tenuto al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
1. Per abitazione principale si intende, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. L’abitazione principale e le relative pertinenze come definite ai precedenti commi e quelle ad essa assimilate, ai sensi del vigente Regolamento Comunale, non sono assoggettate all’IMU, ad eccezione di quelle iscritte in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare.
4. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, assoggettate all’IMU, è applicata una detrazione d'imposta, nella misura di euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale e in proporzione alla quota di possesso in caso di comproprietà.
FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
La nuova IMU, non si applica, in quanto assimilati all’abitazione principale:
1.alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2.ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (fabbricati “merce”);
3.all’immobile, iscritto nel catasto come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
4.alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito del provvedimento del Giudice dove in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai soli fini dell’imposta, il diritto di abitazione ricade in capo al genitore affidatario (se non ci sono figli si applicano le regole ordinarie);
5.all’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.;
6.al coniuge superstite è riservato totalmente, ai sensi dell’art. 540 del C.C., anche in presenza di altri eredi, il diritto di abitazione relativo alla casa adibita ad abitazione familiare ed ha natura di diritto reale di godimento;
RIDUZIONE IMU PER I RESIDENTI ALL'ESTERO
A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria è applicata nella misura della metà.
RIDUZIONE IMU PER LE ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO AI PARENTI
Per le unità' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Lo stesso trattamento agevolativo è previsto per le pertinenze dell’immobile concesso in comodato, intendendosi come tali esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il possesso di un altro immobile che non sia destinato ad uso abitativo non impedisce il riconoscimento della suddetta agevolazione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La suddetta riduzione del 50% della base imponibile IMU prevista per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta si estende anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori.

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO IMU VIGENTE
IL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA NUOVA IMU, E’ STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 02.07.2020, MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 02 DEL 28.03.2022 E ULTERIORMENTE MODIFICATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 7 DEL 26.04.2023;

COME SI PAGA ?

MODALITA' DI PAGAMENTO
L'Imu è dovuta in proporzione al periodo di possesso nel corso dell'anno, per cui andranno rapportati i mesi effettivi di possesso. Nel caso in cui il possesso si è protratto per oltre 15 giorni in un mese, il mese stesso è computato per intero.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24.secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell’apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Lavena Ponte Tresa, corrispondente a E494.
Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

ALIQUOTE E CODICI TRIBUTO

ALIQUOTE IMU

Le aliquote sono deliberate ed approvate dal Consiglio Comunale;
I comuni, ai sensi del successivo art. 1, comma 757,L.160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il ” Prospetto delle aliquote” (Allegato 1), che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 del medesimo articolo.
Le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell’art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, hanno effetto, per l’anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. A tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.
ALIQUOTE E CODICI TRIBUTO
Codici tributo:
- 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9 (di competenza del Comune);
- 3916 IMU aree fabbricabili (di competenza del Comune);
- 3918 IMU altri fabbricati (di competenza del Comune);
- 3925 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,76% (di competenza dello Stato);
- 3930 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,30% (incremento di competenza del Comune).

DICHIARAZIONE E MODELLO IMU

Dichiarazione IMU.
L'obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta [art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019].La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
La dichiarazione IMU va presentata nei seguenti casi:
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
fabbricati di interesse storico o artisitco;
fabbricati costruiti e destinati dall'imoresa costruttrice alla vendita;
immobili oggetto di locazione finanziaria;
immobili oggeto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
immobili assegnati al cosio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure immobili per i quali è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
immobili che hanno perso o hanno acquistato durante l'anno il dirItto all'esenzione IMU;
intervento di una riunione di usufrutto;
intervento di un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione.
La dichiarazione IMU non va presentata nei seguenti casi :
Se l'acquisto o la vendita dell'immobile è rogitato da un notaio;
Se si presenta la dichiarazione di successione.
Quando gli elementi sono rilevabili direttamente dalla banca dati catastale.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, la dichiarazione IMU non va presentata, in quanto l'Agenzia possiede già i dati comunicati dai contribuenti, con la domanda di riconoscimento del possesso dei requisiti di ruralità;
Ex coniuge: deve presentare la dichiarazione IMU, solo nel caso in cui il comune dove è ubicato l'immobile, non è quello in cui è stato celebrato il matrimonio o quello di nascita.
In caso di dubbi relativi alla dichiarazione IMU, si consiglia di rivolgersi direttamente agli uffici comunali ove è ubicato l'immobile, oggetto di imposta.
Modello da scaricare

SCADENZE IMU

Le scadenze di IMU sono regolarmentate dalla normativa di riferimento.
ACCONTO - IMU 16 Giugno dell'anno di imposta
SALDO - IMU 16 Dicembre dell'anno di imposta
L'intera imposta dovrà essere versata alla scadenza della rata di acconto.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il Ravvedimento operoso è l’unico strumento previsto dal legislatore che consente al contribuente di mettersi in regola autonomamente pagando importi aggiuntivi inferiori rispetto alle sanzioni ordinarie previste per l’accertamento comunale.
Il ravvedimento operoso sull’IMU comporta pertanto:
-Versamento spontaneo dell’imposta dovuta (acconto/saldo omesso o insufficiente)
-Sanzione ridotta, calcolata in misura proporzionale al tempo effettivo di ritardo
-Interessi legali maturati dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di pagamento
Il contribuente si può avvalere dell’istituto del Ravvedimento Operoso di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n.472 modificato dall' articolo 3 del decreto Legislativo 14 giugno 2024 n.87 sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Il calolatore IMU on line consente anche il calcolo del ravvedimento operoso.