La nuova IMU, non si applica, in quanto assimilati all’abitazione principale:
1.alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2.ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (fabbricati “merce”);
3.all’immobile, iscritto nel catasto come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
4.alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito del provvedimento del Giudice dove in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai soli fini dell’imposta, il diritto di abitazione ricade in capo al genitore affidatario (se non ci sono figli si applicano le regole ordinarie);
5.all’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.;
6.al coniuge superstite è riservato totalmente, ai sensi dell’art. 540 del C.C., anche in presenza di altri eredi, il diritto di abitazione relativo alla casa adibita ad abitazione familiare ed ha natura di diritto reale di godimento;